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Affitta Camere Non Professionale: Come funziona? – Quando parliamo di Affitta Camere, ci riferiamo a un’attività turistico alberghiera imprenditoriale. Quando il proprietario di un immobile decide di mettere in affitto una camera o un appartamento per diversi giorni o lunghi periodi di tempo, deve obbligatoriamente rispettare le leggi in vigore.

L’attività di Affitta Camere viene definita dalla Legge n. 217/83 come: “struttura composta da non più di 6 camere ubicate in non più di 2 appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari”.

L’attività di Affitta Camere viene svolta sia a livello professionale che a livello non professionale. Oggi ci occupiamo dell’attività di Affitta Camere nella forma non professionale. Come bisogna comportarsi in questo caso? Quali sono le normative da seguire? Andiamolo a scoprire insieme!

Parliamo di attività di Affitta Camere a livello non professionale (occasionale), quando l’attività viene esercitata nella propria abitazione, ovvero nel luogo in cui è situata la residenza di colui che svolge quest’attività. Inoltre, i soggetti che svolgono l’attività di Affitta Camere non professionale, sono esclusi dall’obbligo della presentazione della comunicazione dei costi alla Provincia, e sono esonerati anche dall’apertura della partita IVA.

In entrambi i casi la denominazione di Affitta Camere, non è la stessa di altre strutture ricettive che si trovano nell’ambito territoriale del medesimo comune. Oltre ciò, non è permesso assumere la denominazione di azienda cessata senza formale autorizzazione del proprietario dell’azienda cessata, tranne l’applicazione delle norme del codice civile, a patto che non siano trascorsi almeno sette anni dalla reale cessazione dell’azienda.

Il solo adempimento da attuare è la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al comune nel quale si trova la struttura di Affitta Camere non professionale. Con il termine SCIA ci riferiamo a uno specifico certificato che deve essere inviato per via telematica, tramite determinate piattaforme online concesse dai diversi Comuni, in cui sono indicati tutti i dati identificativi della struttura, come i requisiti igienico-sanitari e quelli architettonici dello stabilimento stesso, ma anche il possesso dei requisiti morali del proprietario che avvia l’attività di Affitta Camere. È da ricordare anche che, il documento di SCIA deve essere firmato digitalmente dal soggetto proprietario di Affitta Camere, e successivamente inviato al Comune prima dell’apertura dell’attività.

Nel caso di Affitta Camere non professionale, ove l’attività è di tipo strettamente saltuario viene esonerata dal campo di applicazione dell’Iva e il soggetto proprietario viene escluso anche dagli adempimenti riguardanti la tenuta della contabilità Iva, iscrizione alla Camera di Commercio, iscrizione Inail e contribuzione Inps.

In ogni caso, il cliente dovrà ricevere la ricevuta con marca da bollo da 2 euro nel caso di un importo superiore a 77,47 euro, in doppia coppia, in cui deve essere riportata anche la data e il numero di emissione. Le varie ricevute saranno, quindi, la base fondamentale per determinare l’imponibile ai fini della dichiarazione dei redditi.

I guadagni percepiti vengono rappresentati come redditi diversi ossia derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. Vengono, quindi, determinati come differenza tra il totale percepito durante il periodo di imposta e le spese, necessariamente documentate, inerenti alla loro produzione.

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