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Normativa Fiscale Affittacamere – Tra le attività di un imprenditore c’è anche quella di affittacamere. Andiamo a scoprire qual è l’iter burocratico da seguire per avviare l’attività di affittacamere.

Quando si intende affittare una camera o un appartamento per diversi giorni o per un periodo di tempo prolungato, bisogna obbligatoriamente eseguire alcuni adempimenti fiscali e civilistici in modo da rispettare la legge in vigore.

L’attività di affittacamere viene definita dalla normativa n. 217/83 come “struttura composta da non oltre le 6 camere ubicate in non più di 2 appartamenti ammobiliati nello stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari”. Un affittacamere può essere definito bed and breakfast, perché oltre a offrire l’alloggio propone alla clientela anche la colazione.

Naturalmente, è consigliabile consultare le normative regionali che vanno a definire i requisiti minimi per esercitare l’attività di affittacamere.

È possibile svolgere l’attività di affittacamere sia a livello professionale, con l’obbligo di apertura di partita IVA, sia in maniera occasionale. Parliamo di affittacamere a livello occasionale, quando il soggetto che svolge tale attività, risiede nella struttura in cui viene aperta l’attività. In caso di attività di tipo occasionale, non rientra nel Registro delle Imprese, il soggetto che esercita tale attività. Parlando sempre di affittacamere di tipo occasionale, non è nemmeno necessario aprire una partita IVA.

Bisogna soltanto presentare la prestazione della SCIA, presso il Comune dove si trova l’immobile, e dove viene svolta l’attività di affittacamere. Con il termine SCIA ci riferiamo a un certificato da inviare telematicamente, tramite le apposite piattaforme internet che vengono proposte dai vari Comuni, nelle quali si devono indicare i dati di identificazione della struttura e la presenza dei requisiti igienico-sanitari. Questo documento, quindi, deve essere firmato digitalmente e spedito al Comune prima dell’apertura del locale affittacamere.

Dal punto di vista economico l’attività a livello occasione dà vita a proventi non appartenenti al campo di applicazione IVA, che devono essere dichiarati nel modello Unico del DPR n. 917/86. Invece, gli altri redditi devono essere inseriti nel quadro RL del modello Unico Persone Fisiche.

Per attestare i guadagni, colui che esercita l’attività di affittacamere deve rilasciare un’opportuna ricevuta fiscale ai clienti che soggiornano nella sua struttura. Con il termine ricevuta fiscale ci riferiamo a un certificato che non ha valori fiscali, ma che deve essere emessa per certificare le entrate percepite. Quindi, questa ricevuta deve essere emessa in duplice copia, quella originale va al cliente, mentre l’altra al proprietario dell’abitazione. Inoltre, la ricevuta deve disporre di originale marca da bollo, dal valore di 2 euro per un’entrata superiore ai 77,47 euro.

Nel caso di affitto di appartamenti di proprietà, con limite superiore di sei camere in oltre due appartamenti, è opportuno operare a livello professionale. Quindi, è necessario aprire la partita IVA, entro un mese dall’apertura della propria attività, ed effettuare le dovute comunicazioni alla Camera di Commercio. Anche in caso di lavoro professionale, è necessaria la SCIA che deve essere mostrata allo sportello unico per attività SUAP del comune di residenza.

Il codice Ateco per l’apertura della P. Iva è: 55.23.5 Attività di affittacamere per brevi soggiorni, case vacanza.

Con ciò bisogna avviare le pratiche per la per la classificazione dell’edificio e il controllo, e la comunicazione degli ospiti alle autorità di Pubblica Sicurezza. Questa comunicazione è imprescindibile per ogni contratto inferiore ai 30 giorni, che non dispongono di obbligo di registrazione, per i contratti superiori a questo lasso di tempo, invece, l’obbligo di comunicazione viene sostituito dalla registrazione del certificato presso l’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui l’affitto è di breve durata e non supera i trenta giorni, non è necessario un contratto scritto, ma si consiglia di firmare un contratto, in modo da evitare eventuali contestazioni con le persone che vi soggiornano. Quindi, il contratto di locazione deve essere fatto firmare dal cliente prima di entrare nell’alloggio.

Ti ricordiamo anche che, gli immobili destinati all’attività di affittacamere devono presentare determinati requisiti edilizi previsti per le case di civile abitazione. Gli appartamenti utilizzati devono, quindi, presentare un servizio igienico sanitario, dotato di wc, lavabo e doccia o vasca da bagno, e anche i soggetti appartenenti alla famiglia. La camera da letto deve disporre di un letto, sedia per persona, cestino dei rifiuti, tavolo e armadio.

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