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Portale alloggiati strutture ricettive extra alberghiere – Il Decreto Legislativo 79/2011, entrato in vigore il giorno 21/06/2011, ha provveduto alla modificazione della disciplina relativa alle strutture ricettive, che tra i vari tipi di categorie di strutture ricettive, presenta anche le strutture ricettive extra alberghiere.

Quando parliamo di impresa ricettiva facciamo riferimento a un’attività che opera per la produzione e per lo scambio di un servizio di ospitalità esercitati nella struttura ricettiva stessa. Nel settore relativo all’attività ricettiva è presente anche la somministrazione di alimenti e bevande alla clientela. Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è presente anche la somministrazione di alimenti e bevande per le persone che non soggiornano nello stabilimento.

Con l’espressione strutture ricettive extra alberghiere, intendiamo tutte quelle strutture che offrono la possibilità di pernottamento ai turisti, durante il soggiorno in una determinata località. Diverse sono le tipologie di strutture ricettive extra alberghiere, e fra queste rientrano: affittacamere, bed and breakfast, residence, unità abitative ammobiliate a uso turistico, ostelli, attività ricettive in residenze rurali, case per ferie, foresterie per turisti, centri soggiorno studi, attività ricettive in esercizi di ristorazione, attività agrituristica, rifugi alpini, rifugi escursionistici, residenze d’epoca extralberghiere e tutte le altre strutture turistico-ricettive che si collegano alle altre categorie di strutture ricettive.

I gestori delle strutture ricettive devono obbligatoriamente comunicare per via telematica alla questura le generalità degli ospiti presenti nell’immobile. L’obbligo della registrazione degli ospiti è necessaria anche per le strutture extra alberghiere come gli agriturismi, i bed and breakfast, ostelli, residence, case e appartamenti per vacanze ecc.

Il decreto legislativo del 7 gennaio 2013 ha reso obbligatoria la trasmissione delle schede dei clienti soggiornanti tramite il web. Grazie a questa legge ogni gestore di struttura ricettiva ha, quindi, il dovere di comunicare tutti gli ospiti mediante il Portale Alloggiati. Tutti i dati devono essere trasmessi entro un giorno successivo all’arrivo degli ospiti. Se parliamo di un soggiorno inferiore alle 24 ore, bisogna provvedere immediatamente con l’invio delle schede dei clienti ospitati.

Se le leggi non vengono rispettate e non viene presentata una registrazione si incorre in sanzioni penali con denuncia alla Procura della Repubblica. In un caso del genere, inoltre, è previsto anche l’arresto con una multa di circa 206 euro con aggravante in caso di reiterazione di reato.

Oltre ciò, è necessario per i gestori dell’attività ricettiva, fornire i servizi di alloggio esclusivamente a persone dotate di carta di riconoscimento. Nel caso di ospiti stranieri, potrebbe accadere che il proprietario non riconosca le caratteristiche di un documento di riconoscimento. In questo caso è possibile recarsi sul portale della comunità europea Prado, ci riferiamo al registro pubblico online di ogni carta di identità e di viaggio autenticati.

I proprietari delle strutture extra alberghiere possono inviare le schede degli alloggiati per via telematica tramite il portale alloggiati, collegandosi al sito web: www.alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati. Le schede possono essere inviate mediante due modi, ovvero manale e automatico. Se si riscontrano problemi tecnici, è possibile inviare le generalità degli alloggiati tramite indirizzo e-mail.

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